Pubblichiamo di seguito l'intervento del dott. Raffaele Vairo, già coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, in materia di strisce blu e multe per sforamento dell'orario:
Strisce blu. Lupi conferma:”Niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato”. E’ una sorta di ribellione. Il parcheggio a pagamento, conosciuto anche come parcheggio nelle zone blu, è tornato alla ribalta grazie all’ostinazione di alcune amministrazioni comunali che, preoccupate delle conseguenze sui loro bilanci, dimostrano di disinteressarsi degli interessi dei cittadini che, per dovere istituzionale, dovrebbero tutelare. E ciò in aperto contrasto con il competente Ministero delle Infrastrutture che, con due pareri (prot. n. 25783 del 22 marzo 2010 e prot. n. 3615 del 5 luglio 2011), ha dato un’interpretazione delle norme che dai Sindaci non è considerata vincolante. Ma per meglio comprendere la questione è necessario fornire dei chiarimenti. L’art. 7, comma 1, lett. f) , del codice della strada consente ai Comuni di istituire parcheggi sui quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta. Secondo l’autorevole interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la natura giuridica del rapporto che viene a costituirsi tra l’utente delle strada, che usufruisce della sosta a pagamento, è da inquadrare
nell’ambito di un rapporto obbligatorio di diritto privato e, cioè, si è di fronte a un contratto di parcheggio, concluso secondo le norme del codice civile, che si perfeziona con l’accettazione, da parte dell’utente della strada, dell’offerta formulata dal Comune e resa palese con apposita segnaletica. Da ciò consegue che: a) se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c. 14 del Codice; b) se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza, non si applicano le sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. I citati pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati confermati dalla risposta data dal Ministro all’interrogazione a risposta in commissione 5-02362 del 13 marzo 2014. Pertanto, ogni dubbio dovrebbe essere ritenuto superato. Comunque, sarebbe opportuno emanare, da parte del Ministero, provvedimenti amministrativi risolutivi e definitivi, onde evitare che le amministrazioni comunali continuino a vessare i cittadini che, invece, dovrebbero tutelare. Aggiungo che anche il Ministero dell’Interno condivide l’interpretazione data dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come si evince dalle note n. 300/666/10/103/12/2 del 18.01.2010 e n. 300/A/11579/10/103/12/2 del 28.08.2010. Tuttavia, l’utente della strada che ritenga di essere stato ingiustamente sanzionato per parcheggio abusivo, in quanto la sosta si sia prolungata oltre l’orario di competenza, può proporre ricorso al Prefetto del luogo dell’accertamento della violazione (costo zero) o, in alternativa, opposizione al Giudice di Pace (€ 37 per contributo unificato).
dott. Raffaele Vairo |