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intervento del GdP, dott. R. Vairo, sul rimborso depurazione PDF Stampa E-mail
Mercoledì 05 Marzo 2014 17:34

SPS ringrazia il Giudice Emerito, dott. Raffaele Vairo, già coordinatore dell'Ufficio dei Giudici di Pace di Pordenone, per la sua presenza alla serata del 3 marzo 2014 dedicata alla questione dell'illegittimità del versamento del canone di depurazione in caso di servizio non reso.
Il dott. Vairo ha trattato il tema secondo tre aspetti: 1) l’obbligo del pagamento del canone fognario; 2) il contratto di fornitura di un servizio; 3) la ripetizione dell’indebito.

1. Canone fognario: Avverso la norma che prevedeva l’obbligatorietà del pagamento del canone fognario “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (art. 14 della legge 05.01.1994, n. 36) il Giudice di Pace di Gragnano, ritenendo la norma viziata per incostituzionalità, richiedeva la pronuncia della Corte Costituzionale. Le eccezioni di incostituzionalità, secondo il GdP di Gragnano, riguardavano:
a) l’art. 2 della Costituzione, in quanto la pretesa dell’ente locale importava l’aggressione del diritto inviolabile del cittadino quale soggetto di diritto. L’aggressione si realizzerebbe nel momento in cui l’Amministrazione pubblica impone una prestazione patrimoniale in assenza della relativa controprestazione (il servizio).
b) l’art. 3 della Costituzione, in quanto con la norma denunciata sarebbero trattati allo stesso modo sia coloro che usufruiscono del servizio di depurazione sia coloro che non ne usufruiscono per l’assenza di impianto centralizzato di depurazione.

c) l’art. 32 della Costituzione, perché incoraggerebbe il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate dall’inquinamento che ne scaturisce.
d) l’art. 41 della Costituzione, perché il privato cui è affidata la gestione delle risorse idriche ne trarrebbe utili in contrasto con la dignità umana e l’utilità sociale.

La Corte Costituzionale accoglieva le tesi sopra esposte e, di conseguenza, cancellava l’obbligo del pagamento del canone nel caso di assenza del servizio per mancanza di impianti centralizzati di depurazione. La decisione veniva motivata come segue:
a) il canone non può essere considerato quale tassa e, anzi, si configura quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova la sua fonte nel contratto di utenza;
b) dalla considerazione che trattasi di corrispettivo di una prestazione commerciale deriva l’altra considerazione della irragionevolezza della disposizione denunciata nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione.

2. Contratto di fornitura del servizio: Dalle considerazioni sopra esposte si evince chiaramente che la fornitura del servizio da parte dell’ente locale si configura quale contratto soggetto alle norme di diritto privato. In particolare, trattasi di “contratto sinallagmatico”, cioè di contratto a prestazioni reciproche che, come tale, consente la tutela civilistica dell’utente da eventuali inadempimenti della controparte mediante gli ordinari strumenti apprestati dal codice civile (quali, ad esempio, l’azione di adempimento, l’exceptio inadempleti contractus, l’azione di risoluzione per inadempimento).
Per meglio comprendere la natura dei doveri nascenti dal contratto è utile sottolineare che il sinallagma sta a indicare il nesso di reciprocità tra le parti, in virtù del quale se è invalida la
prestazione di una delle parti ne risulta invalido l’intero contratto (sinallagma genetico), così come se non viene adempiuta o diventa impossibile una prestazione non è più dovuta neppure la controprestazione sinallagma funzionale. Difatti, una delle parti si obbliga ad effettuare una prestazione a favore della controparte a condizione che l’altra parte effettua a sua volta la
controprestazione. Sicchè, le due prestazioni sono soggette a una medesima sorte. Questo vuol dire che, se una parte non adempie per qualsiasi motivo, l’altra parte non è tenuta alla controprestazione. Nel contratto di compravendita, ad esempio, se il venditore non adempie all’obbligazione di
trasferire il bene venduto, il compratore non è obbligato a pagare il corrispettivo.

3. La ripetizione dell’indebito: Nell’esempio della compravendita, il compratore è obbligato a pagare il corrispettivo solo se il venditore consegna il bene compravenduto. Se il compratore ha effettuato il pagamento, intero o parziale, senza aver ricevuto il bene, ha diritto di ricevere in restituzione la somma eventualmente versata. In questo caso si parla di ripetizione dell’indebito che significa restituzione di ciò che non era dovuto (inademplenti non ademplendum est). La ratio della norma è quella di evitare un ingiustificato arricchimento da parte di colui che riceve il corrispettivo senza aver a sua volta adempiuto alla sua obbligazione.

PS.: Più volte durante l'intervento il dott. Vairo ha sottolineato il comportamento scorretto del Sindaco (avrebbe infatti dovuto essere LUI a prendersi a cuore la questione) e la totale assenza delle opposizioni.

Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Marzo 2014 13:51
 
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