Sacile Partecipata e Sostenibile

Bozza di Regolamento della Consulta dei Residenti Stranieri del Comune di Sacile PDF Stampa E-mail
Martedì 02 Marzo 2010 09:20

articolo_group.jpgIl seguente regolamento stabilisce gli scopi, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri istituita dall’art.19, comma 4  dello Statuto Comunale di Sacile.Gli interventi della Consulta sono estesi ai cittadini dell’Unione Europea, laddove questi non siano già destinatari di benefici più favorevoli.


Art. 1
Sede e Finalità


La consulta ha sede presso la residenza municipale e, considerato che l'obiettivo della buona amministrazione viene meglio perseguito coinvolgendo tutti coloro che vivono nell'ambito del territorio con riferimento alle scelte che incidono sulla qualità della vita sociale, ha le seguenti finalità:

  1. Promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri presenti nel territorio comunale, senza distinzione alcuna, alla vita sociale e amministrativa della realtà locale;
  2. Fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;
  3. Promuovere, attraverso iniziative di ogni tipo, la conoscenza delle culture e delle realtà dei paesi di provenienza degli stranieri e lo scambio tra esse e le culture autoctone, al fine di determinare un reciproco arricchimento ed il superamento di ogni possibile diffidenza o pregiudizio nei rapporti sociali ed interpersonali;
  4. Esprimere democraticamente il punto di vista dei cittadini stranieri sulle questioni sociali, economiche e amministrative;
  5. Organizzare servizi di informazione e consulenza, corsi di formazione professionale e di lingua e cultura italiana rivolti ai cittadini stranieri;
  6. Sviluppare azioni di sostegno e tutela individuale e di patrocinio legale, dando vita ad organismi ad hoc;
  7. Proporre all'Amministrazione Comunale e agli altri Enti pubblici, iniziative tendenti alla soluzione dei problemi principali degli stranieri, quali: i problemi della casa, del lavoro, dell'assistenza sanitaria e sociale;
  8. Promuovere campagne di informazione e manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e di intolleranza per la creazione di una nuova cultura della solidarietà e dell'educazione alla diversità.


Art. 2
Elettorato attivo e passivo


1. Alle elezioni della Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri del Comune di Sacile partecipano le persone che alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di un paese straniero. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza, italiana e straniera, mentre chi possiede doppia cittadinanza straniera dovrà optare per una;
b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
c) compimento dei 18 anni di età non oltre la data fissata per le elezioni;
d) iscrizione all'Anagrafe del Comune.
2. Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, risultino:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2, comma 1, e risiedere nel comune da almeno cinque anni;
b) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni e non sono in alcuna delle condizioni previste dall’art.15, comma 1, Legge 19/03/90 n.15 e successive modificazioni, in quanto applicabili;
c) non essere membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni o Province italiani.
3. L'esistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 sono verificati d’ufficio.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2 da parte dell’eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Art. 3
Elezione. Durata in carica. Surroga dei componenti


1.Il Sindaco indice le elezioni.
2. Il Sindaco forma un elenco delle/dei cittadine/i straniere/i aventi diritto al voto indicando per ogni iscritta/o:
a) cognome e nome (per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito);
b) luogo e data di nascita.
3. Il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, il Sindaco pubblica all’Albo Pretorio del Comune l’elenco definitivo e aggiornato delle cittadine e dei cittadini stranieri, distinto per femmine e maschi, maggiorenni alla data delle elezioni. Tale elenco costituisce al tempo stesso il registro su cui vengono poi riportate le presenze alle votazioni.
4.Le/gli elettrici/elettori riceveranno un certificato elettorale appositamente predisposto.
5.La Consulta viene eletta, con voto segreto a suffragio universale, da tutte le cittadine e i cittadini stranieri residenti nel Comune che abbiano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1.
6.Essa dura in carica tre anni.
7.  In caso di dimissioni, decesso o decadenza per trasferimento in altro comune di un membro, subentra il candidato che nelle ultime elezioni lo seguiva nell'ordine dei voti riportati tra quelli del suo Stato o raggruppamento. Nel caso in cui non ci sia un candidato dello stesso Stato o raggruppamento subentra il primo dei non eletti della sua lista.


Art. 4
Composizione


1. I cittadini stranieri di uno stesso Stato, residenti nel Comune di Sacile in numero superiore al 50 hanno diritto ad un seggio.
2. I cittadini stranieri di uno stesso Stato, residenti nel Comune di Sacile in numero inferiore a 50, sono raggruppati per aree geografiche come segue: Africa Mediterranea, Africa Subsahariana, America Centrale e Sudamerica, America del Nord, Asia ed Oceania, Europa Extracomunitaria.

Art. 5
Cittadini apolidi


Della Consulta fanno parte anche le cittadine e i cittadini apolidi. Sono inglobati nel gruppo Europa extracomunitaria.

Art. 6
Modalità di presentazione delle candidature e pubblicizzazione


1.Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno quindici persone aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1.
2.Il candidato deposita la sua scheda personale predisposta d’ufficio entro il termine fissato.
3.Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura presentandosi presso l’Ufficio (?) e apponendo la firma in calce alla scheda del candidato prescelto.
4.L’Ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte, nonché il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati sia tramite avvisi in più lingue inviati a domicilio sia tramite diffusione su tutti gli altri mezzi di comunicazione.
5.L’intero periodo per queste operazioni non dovrà essere inferiore alle tre settimane.

Art. 7
Riapertura dei termini


1.Se nel periodo indicato all’art.6, comma 5, non vengono depositate e sottoscritte almeno quindici candidature la Commissione elettorale riapre i termini di presentazione, indicando le nuove date.
2.Se anche con la riapertura dei termini non si raggiunge il numero minimo, come riportato nel comma 1, le elezioni non hanno luogo. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale riproporle decorso un anno dalla scadenza dell’ultimo termine.

Art. 8
Svolgimento delle operazioni elettorali


1.La Commissione Elettorale (?) decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale facendo riferimento alle norme previste per i seggi nelle elezioni italiane, fissa le date e proclama gli eletti.
2.Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale, l’avviso elettorale in più lingue e le spiegazioni circa le modalità di voto.
3.Il seggio è composto da un Presidente e da un Segretario cittadini italiani e da quattro scrutatori che potranno essere sia italiani sia stranieri. Tali componenti devono aver compiuto la maggior età, non devono essere candidati in nessuna lista presentata e devono dichiarare la propria disponibilità per iscritto direttamente al Sindaco.
4.Le operazioni elettorali durano un solo giorno, dalle ore otto alle venti.
5.Ogni elettrice/elettore può votare una/un sola/o candidata/o apponendo un segno (X) sul nome.
6.Lo scrutinio dei voti viene effettuato subito dopo con esposizione dei risultati presso la sede del Municipio.
7.Vengono dichiarate/i elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti secondo i numeri dei seggi da assegnare.
8.Tutte le operazioni vengono coordinate dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 9
Elezioni non valide


Le elezioni non sono considerate valide se il numero dei votanti è inferiore al 20% degli aventi diritto al voto e/o se il numero degli eletti risulta inferiore a 7.

Art. 10
Insediamento e composizione


1.L’insediamento della Consulta avviene entro 14 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2.Della Consulta fanno parte integrante, ma senza diritto di voto,  le Associazioni del Comune di Sacile che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione e che siano regolarmente iscritte all’Albo comunale delle Associazioni. Ai fini della partecipazione alla Consulta queste Associazioni  designeranno un loro rappresentante. Lo stesso vale per enti ed organizzazioni (?) impegnati in modo significativo nel settore immigrazione.
3.Sindaco, membri della Giunta, consiglieri comunali, funzionari, rappresentanti sindacali, Difensore Civico, Mediatori Culturali ed esperti, se invitati, possono partecipare con solo diritto di parola.

Art. 11
Presidente


1.    La prima riunione è presieduta dal componente più anziano.
2.   La Consulta elegge al proprio interno un Presidente che ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento dei lavori.
3.   Il Presidente della Consulta viene eletto a scrutinio segreto da tutti i membri della Consulta stessa.
4.   Il Presidente viene eletto nella prima riunione della consulta e dura in carica quanto la consulta stessa che lo ha eletto.
5. La verbalizzazione delle sedute della Consulta viene assegnata ad un ufficio.


Art. 12
Funzionamento della Consulta


1. La Consulta viene convocata dal Presidente, almeno due volte all’anno, con avviso scritto, recante l'ordine del giorno della riunione, da inviare a tutti i membri almeno cinque giorni prima della riunione; l'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.
2.  Le riunioni della consulta sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri più uno.
3.  Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta in caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.
4.  Le sedute sono pubbliche.

Art. 13
Modalità per la presentazione delle proposte e diritti


1.Ogni proposta da presentare alla Giunta o al Consiglio Comunale, formulata per iscritto ed in lingua italiana, deve:
a)essere inerente le funzioni di competenza della Consulta dei residenti stranieri;
b)indicare le finalità che si intendono perseguire;
c)precisare le eventuali risorse a disposizione e/o necessarie.
2.  Alla Consulta, attraverso il suo Presidente, sono assicurati i diritti:
- di ricevere tempestivamente l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
- di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti,
- di intervenire nei procedimenti che la interessano,
- di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi;
- di usufruire degli strumenti di informazione comunale per diffondere informazioni sulle proprie attività.
3.  L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare riscontro alle istanze formulate in forma scritta dalla Consulta entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento.


Art. 14
Assemblea generale dei cittadini stranieri


La consulta convoca almeno una volta all’anno, con inviti scritti inviati a domicilio con almeno 7 giorni di anticipo sulla riunione stessa, e con avvisi pubblici, l'assemblea generale dei cittadini stranieri, aperta all’intera comunità di Sacile, per sottoporre alla sua discussione una sintesi dei lavori della Consulta.

Art. 15
Spese di funzionamento della Consulta


Con un apposito stanziamento nel Bilancio l'Amministrazione Comunale sostiene le spese di funzionamento della Consulta.

Art. 16
Modifiche al Regolamento


Il presente regolamento viene adottato in via sperimentale e viene sottoposto ad una verifica di funzionamento ad un anno dalla sua entrata in vigore.
Può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Consulta che può a sua volta proporre la modifica di articoli e commi.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Aprile 2010 08:33
 
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