Quanti incidenti devono ancora verificarsi perchè l'amministrazione sacilesa ammetta che la scelta di invertire il senso unico di via Bellini con l'uscita in viale Trieste è stato un provvedimento pessimo e potenzialmente pericoloso? Si spera che non si attenda altro evento per rimediare alla situazione che sin da subito abbiamo ritenuto altamente rischiosa. Non vi è alcun motivo logico di aver reso a senso unico via Gardini per recuperare 7 miseri parcheggi, nè di aver invertito via Bellini, visto che pochi metri dopo, alla fine di v.le Zancanaro, si svolta a sinistra per immettersi in v.le Trieste (visto che ci siamo segnaliamo anche in questo caso la pericolosità data dalla ostruzione della visuale per le piante sull'isola spartitraffico!). Non vi è alcun motivo, anzi, i risultati sono ad ora pessimi. L'unico motivo e l'impuntarsi sulla creazione del tanto amato "ring", una soluzione ormai vecchia e provatamente inefficace e pericolosa nelle città dove c'è da anni, vedi il ring disseminato di incidenti anche mortali a Pordenone.
Speriamo dunque che al più presto si valutino interventi stradali seri, competenti e proiettati davvero in un futuro di città vivibile e sicura. Perchè altrimenti...... Altrimenti potrebbe iniziare a delinearsi uno scenario forse molto pesante in fatto di conseguenze legate a questa decisione. Dopo questa sequenza di incidenti e il permanere dello stato di fatto potenzialmente pericoloso, ci poniamo infatti alcuni interrogativi: Dal momento che il Codice Penale considera punibile chi poteva intervenire per prevenire un evento, ma non lo ha fatto, come la mettiamo in questo caso? Potrebbero le persone coinvolte chiamare in causa l'amministrazione di Sacile?
La cosa non è da poco. Il nesso di causalità viene trattato e disciplinato dall'articolo 40 del codice penale: il comma 1 afferma che nei "reati di evento" nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza della sua azione o omissione. Ma se invece è conseguenza? Il comma 2 rende poi ancor più chiaro e specifico il termine di "omissione" perchè recita testualmente "Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Vi par solo un cavillo? Certamente anche nella legislazione tutto è interpretabile dal Giudice, ma un pochettino pochettino in allarme, una frase tanto chiara, dovrebbe metterci. Ci pare porprio che la differenza sostanziale sia chiara: non è solo la previsione dell'evento, bensì la volizione, a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente. Perciò, aver verificato quasi subito che l'incrocio era fonte di incidenti, ma lasciar tutto allo stesso modo, non è una decisione ben conscia? Se nei "reati omissivi d’evento" si può essere chiamati a rispondere dell’evento lesivo se e solo se si aveva un obbligo giuridico di intervenire per impedire l’evento, non ci trociamo di fronte ad una ammnistrazione comunale che ha, nella figura del Sindaco, l'obbligo di vigilare sulla salute dei suoi cittadini? Per cui è tenuto a compiere una specifica attività a protezione del loro diritto di incolumità? Come una madre ha l’obbligo (sociale e morale, prima ancora che giuridico) di proteggere il proprio figlio da qualunque lesione possa capitargli, indipendentemente dalla fonte o dalla tipologia dell’evento lesivo, lo stesso non vale per la figura istituzionale di un Sindaco? Come un datore di lavoro è chiamato a rispondere delle lesioni subite dai lavoratori durante l’attività lavorativa, non riveste un Sindaco una "posizione di garanzia" se incombono su di lui i doveri di tutelare la salute dei suoi cittadini?
Insomma, se l’omittente riveste il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi, non porsi il problema, non dimostrare di aver vagliato ipotesi sostituive migliorative e perseverare invece nel lasciare le cose come stanno, pur nella loro ripetuta dimostrazione di pericolosità (e speriamo non ci scappi qualcosa di più grave ancora...), non è una OMISSIONE MOLTO MOLTO BEN CONSCIA??? |